Licenziamenti: ancora dibattiti giurisprudenziali. Perfino l'art 18 della Fornero è troppo a sinistra?

Abbiamo già scritto, su questo blog, sul libero arbitrio padronale in caso di licenziamenti arrivando al paradosso che l'incremento degli utili sia ragione sufficiente per  cancellare posti di lavoro.

Il  licenziamento per giustificato motivo oggettivo datoriale deve partire tuttavia da alcuni presupposti, per esempio la soppressione del  posto specifico, o del reparto, o del settore lavorativo. Sempre il licenziamento deve tenere conto della impossibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni diverse o puo' avvenire se il datore di lavoro giustifica le sue scelte dimostrando che la soppressione di quel posto è funzionale alla salvaguardia della impresa.
In teoria tutto sembra complicato per i padroni ai quali spetta l'onere della dimostrazione della legittimità di certi licenziamenti e sono vincolati, in taluni casi, al cosiddetto obbligo di repêchage.

Ma sappiamo tutti che proprio la riscrittura dell'articolo 18 voluto dalla Fornero era finalizzata a sostituire la reintegra con la sola indennità tra 12 e 24 mensilità . Tutto allora ruota sulla definizione del giustificato motivo...

 La recente sentenza della Cassazione (10435/2018 ) ritiene giustificato motivo oggettivo per licenziare sia la soppressione del posto di lavoro sia la impossibilità di collocare altrove il lavoratore anche con mansioni inferiori.

La sentenza va oltre e prende in considerazione il fatto che la reintegra nel posto di lavoro, se troppo onerosa per il datore, puo' essere in qualche modo aggirata

A nostro modesto avviso  si devono attendere altri pronunciamenti ma siamo abituati a leggere politicamente alcune sentenze e la chiave interpretativa è una sola: annullare la reintegra nei posti di lavoro, andare oltre alla Riforma Fornero dell'articolo 18, rendere sufficiente il fatto che un posto di lavoro, se cancellato, giustificherebbe l'applicazione della sola formula risarcitoria .  L'obiettivo è quello di eliminare ogni riassunzione sostituendola con indennizzo economico di poche mensilità. In questo modo il diritto del lavoro subirebbe un'altra, l' ennesima, ferita e a pagarne le conseguenze sarebbero solo i lavoratori e le lavoratrici e lo stesso agire conflittuale nei luoghi di lavoro.

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