Decreto stabilizzazioni: normativa e riflessioni

Stabilizzazione dei precari nella Pubblica amministrazione ? L'ennesima beffa per i precari
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Dopo settimane di spot pubblicitari governativi è calato il silenzio sulla stabilizzazione dei precari. Serve quindi una piccola disamina sul decreto stabilizzazioni, annunciato come grande riforma e stabilizzazione dei precari ma tramutatosi in ben altro con innumerevoli e diabolici tranelli . Insomma si gioca con le parole (e con la vita delle persone)
 
Al fine di superare il precariato e quindi addivenire alle stabilizzazioni: l'articolo 20 del d.lgs 75 del 2017, che dal 22 giugno è tramutato in legge, richiede le seguenti condizioni:
 
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
 
Il Punto b sembrerebbe dare una notevole apertura, in sostanza si può essere stabilizzati  solo:
- se si è stati reclutati con procedure concorsuali ( il riferimento è a concorsi a tempo indeterminato?), anche effettuate da altra amministrazione pubblica diversa da quella che precede all’ assunzione, e di conseguenza attingendo . alle graduatorie degli idonei . E se fosse stata attivata solo una selezione a tempo determinato ? La stessa è equiparata alle “procedure concorsuali?
In relazione alle “medesime attività svolte”  vuol dire la medesima categoria di quella prevista nel bando di concorso, stesso profilo e contenuti professionali?
Il Punto c annulla completamente quanto detto dal punto b. perché comunque  sui tre anni di anzianità almeno uno deve essere nell'amministrazione che opera la stabilizzazione, parliamo di anni anche discontinui. E deve averli al 31/12/2017, nell’ arco temporale di alcuni anni, a partire dal 01/01/2010. Non esistono, salvo proroghe, ulteriori margini di manovra. Salvo che una proroga non giunga proprio in sede dell'ennesimo decreto milleproroghe , magari per garantirsi voti alle elezioni politiche del 2018.
Esiste un altro modo per essere stabilizzati. Per mezzo di un concorso riservato (max 50%). Ma anche qui ci sono delle insidie, vediamone alcune:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.  
 
Il punto a sembra uguale al precedente punto a, ma non è così infatti in questo caso dice: risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, presso l'amministrazione che stabilizza. Nell'altro caso si diceva : risulti in servizio con contratti a tempo determinato. Contratto di lavoro flessibile ben distinto dal lavoro a tempo determinato come indicato dall'articolo 36 della legge 165 del 2001, comma 2. I contratti flessibili sono regolati dal codice civile e sono riferiti a schemi più vicini all'impresa, per cui l’ipotesi più verosimile potrebbe essere quella riferita ai contratti di somministrazione ( interinale) di cui molti enti si sono avvalsi scegliendo preventivamente i soggetti al di fuori di ogni logica e criterio di trasparenza e imparzialità. 
A noi pare di capire che la stabilizzazione diretta è solo per chi, al 31/12/2017 ,abbia maturato tre anni di lavoro a tempo determinato nell'amministrazione che stabilizza, e che fosse in servizio al 29 agosto 2015. Quindi esclusi quelli di somministrazione, formazione lavoro e flessibili per i quali questi requisiti ( non avendo partecipato a prove concorsuali) saranno utili solo ai fini di una riserva al 50% dei posti nei concorsi da bandire.
Questa diversità di impostazione  trova ulteriore conferma all' articolo 36,comma 2, che recita:
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.
In sostanza, si ripropongono condizioni per riprodurre ulteriormente forme di precarietà, non solo contrattualizzate per esigenze straordinarie e a termine, ma anche con le altre forme di lavoro flessibile per le quali la selezione non c’è e si procede  con assunzioni attraverso forme che con la imparzialità e la trasparenza spesso hanno poco da spartire.
 Se associamo la disposizione normativa con la disciplina attuativa e derogativa dei rapporti di lavoro a termine .,disciplina che sarà recepita nei prossimi contratti nazionali ( desunta dai contenuti dalla direttiva Madia), la prospettiva è di una Pubblica Amministrazione che selezionerà il personale in funzione di contratti precari abbattendo innumerevoli tutele. Con la fine delle dotazioni organiche la pubblica amministrazione cambierà radicalmente e in peggio.
 La strada da percorrere  per la stabilizzazione avrebbe dovuto essere un'altra, ossia definire una anagrafe dei precari, ente per ente, e in base alla loro composizione, ai loro contratti, stilare  i contenuti del decreto legge. Ma con i copia e incolla non si va molto lontano e si rischia di lasciare fuori tanti degli aventi diritto, cosa già avvenuta nel passato. Ma forse gli obiettivi non erano quelli di rendere giustizia e creare occupazione pubblica, non a caso si metteranno in competizione gli aumenti contrattuali con le stabilizzazioni. Divide et impera, i latini sono sempre attuali


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